PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente C2 Investimento 1.1, “Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)” Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) da finanziare nell’ambito del PNRR

Progetto n° P2022JSLZW: “Assessing conflict of interests – ACOI” 30.04.2024

I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati
Lo scopo del trattamento è specifico ed esplicito: la sperimentazione e lo studio della mappatura e della visualizzazione delle reti di rapporti ed interessi professionali ed economico-finanziari che fanno capo all’interessato è strettamente funzionale all’esercizio del compito d’interesse pubblico che consiste nell’attività di ricerca scientifica di rilevante interesse pubblico, dal momento che l’attività di trattamento è in esecuzione di un progetto di ricerca PRIN (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) PNRR 2022.
Si tratta di un trattamento esplicito e legittimo, in quanto specificato ed esplicitato nel progetto di ricerca oggetto di assegnazione del finanziamento PRIN PNRR, e successivamente specificato sulla base dell’atto d’obbligo reso al Ministero dell’Università e della ricerca dal PI del progetto di ricerca e dal responsabile dell’unità di ricerca.
Si tratta di uno scopo legittimo, dal momento che costituisce modalità specifica e necessaria di esecuzione di un compito di interesse pubblico. Per evidenziare gli elementi che illustrano perché lo scopo del trattamento risulta legittimo, si dà conto brevemente del razionale del progetto di ricerca, alla cui realizzazione risultano necessari i trattamenti dei dati già richiamati
Scopo dell’attività di ricerca del progetto ACOI: sperimentare e studiare i vantaggi e le problematiche connesse alla disponibilità di un meccanismo che consenta di mappare gli interessi finanziari dei soggetti che sono tenuti ad assicurare di svolgere (o contribuire allo svolgimento di) funzioni pubbliche in assenza di conflitti d’interesse

1. L’ontologica asimmetria informativa che connota la relazione tra pubbliche amministrazioni e i funzionari/agenti in ordine all’esistenza di situazioni di conflitto d’interessi
Perché siano intercettate (così da far scattare i presidi quali il dovere di astensione, l’incompatibilità, il divieto di incarico esterno, etc.) occorre che le situazioni di conflitto d’interessi siano conosciute. Nel quadro ordinamentale attuale tale esigenza viene assolta mediante i meccanismi di cosiddetta “autocertificazione”: il soggetto interessato è tenuto a formulare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive dell’atto di notorietà attestanti l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi (comunque declinate). Parimenti, sono imposti precisi doveri di informazione in capo all’agente relativamente ai rapporti di collaborazione suoi, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, e intrattenuti in periodi recenti, con specifico (anche se non esclusivo) riguardo ai rapporti intercorsi o che intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alle funzioni pubbliche a lui affidate, e più in generale l’obbligo di segnalarle. Poiché il conflitto d’interessi può sorgere anche con riferimento ad interessi di carattere non economico, il dovere di comunicazione riguarda anche l’eventuale adesione o partecipazione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio. Anche nel caso di astensione (un dovere che ricade in capo al soggetto direttamente interessato), la relativa decisione deve essere comunicata per iscritto all’amministrazione di appartenenza, con la specificazione della situazione di conflitto che viene in rilievo.
In tutti i casi richiamati, è il soggetto direttamente interessato dalla situazione di conflitto di interessi a darne informazione all’amministrazione. Il che è certamente rispondente ad un canone di appropriatezza, dal momento che – nella generalità dei casi – è il soggetto interessato ad avere (migliore, piena, e precisa) conoscenza della situazione in questione. Tuttavia, tale meccanismo di emersione del conflitto d’interessi rivela anche la strutturale condizione di asimmetria informativa in cui si trova ad operare l’amministrazione, costretta (per le citate ragioni di appropriatezza conoscitiva) a ricorrere alle dichiarazione dei soggetti interessati per avere contezza delle situazioni di conflitto d’interessi, così da potervi porre rimedio secondo quanto indicato dalla disciplina normativa.
Il meccanismo di enforcement del dovere di fornire alle amministrazioni informazioni veritiere ed accurate circa l’esistenza di circostanze che possano configurare l’esistenza di un conflitto d’interessi è connesso alle modalità con cui tali obblighi di informazione devono essere assolti (quelle disciplinate dal T.U. sulla documentazione amministrativa, agli artt. 46 e 47). Per un verso, le dichiarazioni mendaci rese in tali sedi sono suscettibili di determinare responsabilità penali in capo all’autore. Dall’altro, l’amministrazione dispone di specifici poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dei fatti attestati, mediante l’istituto dell’accertamento d’ufficio, anche mediante la consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante.
Tuttavia, tali soluzioni non risolvono il problema (strutturale) dell’asimmetria informativa che intercorre tra amministrazione procedente e soggetto interessato dalla situazione di conflitto d’interessi, ma lo spostano solo più a valle, al momento cioè delle verifiche (di veridicità e completezza) da operarsi sulle dichiarazioni rese. Infatti, in tale sede si ripropone la medesima condizione di partenza dell’amministrazione che effettua il controllo, ossia quella di un deficit strutturale di conoscenza circa i fatti in rilievo.
Tale condizione cospira anche nel senso di rendere meno effettivo/efficace il meccanismo di emersione dei conflitti d’interesse. In effetti, la cogenza del sistema delle autodichiarazioni e successivi controlli di veridicità poggia sull’effetto di deterrenza prodotto dalle paventate conseguenze (anche penali) delle dichiarazioni mendaci eventualmente rese. Ora, tale effetto di “deterrenza” risulterebbe nei fatti quasi del tutto svuotato di efficacia/cogenza, se le amministrazioni non fossero poste in condizione di poter verificare in modo efficace, efficiente ed effettivo la veridicità delle dichiarazioni rese. Detto in altri termini, pochi avrebbero effettivamente timore di rendere dichiarazioni mendaci o incomplete se vi fosse consapevolezza del fatto che l’amministrazione non dispone della capacità e dei mezzi per effettuare in modo effettivo i controlli e le verifiche. Questo tema e questa esigenza sono stati proposti in termini espliciti dalle stesse amministrazioni. In particolare, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel parere al Piano nazionale anticorruzione 2019, parere pure favorevole, ha però esplicitamente richiesto che fossero “fornite maggiori indicazioni in merito alle modalità di controllo delle autodichiarazioni rese, sia in materia di conflitto di interessi che di altre misure di prevenzione specifiche che ne rappresentano una derivazione. In particolare, le modalità operative (…) andrebbero meglio esplicitate anche in considerazione delle implicazioni attinenti la protezione dei dati personali” (parere 24 ottobre 2019).

2. La trasparenza verticale come meccanismo di compensazione dell’asimmetria informativa in materia di conflitto d’interessi
Il conflitto d’interessi (un istituto affatto centrale e strategico nell’economia dei meccanismi di prevenzione della corruzione) coinvolge una pluralità di interessi, che fanno perno in modo reticolare sull’agente incaricato o partecipe dell’esercizio di funzioni o attività di rilievo pubblico, così da rendere rilevanti interessi in contrasto con l’interesse pubblico veicolati o canalizzati dall’agente.
L’analisi dei meccanismi di rilevazione ed enforcement delle situazioni di conflitto d’interessi mostra come il pieno dispiegamento delle potenzialità di tale istituto di prevenzione sono in qualche modo ostacolate o indebolite dalla condizione di strutturale asimmetria informativa delle amministrazioni, con riferimento alla capacità di conoscenza delle situazioni di conflitto di interessi. Una condizione che rende meno efficaci i meccanismi di deterrenza connessi alle procedure di verifica circa la veridicità (la completezza e la congruenza) delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, circa l’esistenza (o l’assenza) di situazioni di conflitto.
Vi è quindi un’esigenza da soddisfare: dotare l’amministrazione di strumenti conoscitivi idonei a colmare o quantomeno ridurre tale asimmetria informativa, realizzando le condizioni per dispiegare una capacità conoscitiva idonea ad aumentare efficacia ed effettività dei meccanismi di prevenzione fondati sulla evidenziazione e gestione del conflitto d’interessi.
La ricerca intende studiare e verificare la praticabilità una metodologia di combinazione e analisi dei dati che possa contribuire a colmare questa asimmetria informativa, mediante tecniche di mappatura e visualizzazione, al fine dare immediata evidenza alle reti di relazioni ed interessi in cui è inserito l’agente. Ciò anche in vista di potenziali, futuri sviluppi applicativi (che però sono fuori dalle finalità e dagli scopi specifici del progetto di ricerca).
Tanto premesso, gli scopi del progetto di ricerca si rivelano legittimi, dal momento che il conflitto d’interessi costituisce l’istituto al centro dei meccanismi di prevenzione e contrasto della corruzione amministrativa. La prevenzione e contrasto della corruzione amministrativa costituisce una finalità perseguita da numerosissimi e fondamentali strumenti normativi, a livello internazionale (in numerose convenzioni internazionale dedicate al tema) e nazionale (si veda, in particolare, ma non solo, l’intera disciplina di prevenzione della corruzione amministrativa, a partire dalla legge 190/2012); in tutti questi strumenti normativi, un ruolo centrale è assegnato all’istituto del conflitto d’interessi; anche l’Unione Europea, dal canto suo, sta procedendo alla elaborazione di uno strumento normativo (una Direttiva) finalizzata ad imporre standard minimi e condivisi di prevenzione e contrasto della corruzione amministrativa, nell’ambito della quale trova ampio e decisivo riconoscimento l’istituto del conflitto d’interessi quale essenziale meccanismo di prevenzione.
Il progetto di ricerca in ambito normativo, con riguardo all’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione efficace di ogni ipotesi di conflitto di interesse prevista dall’ordinamento. Persegue una finalità di interesse pubblico rilevante, riconosciuta anche dal finanziamento progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale-PRIN, approvato ed ammesso a finanziamento con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica n. 1313 del 7 agosto 2023.
Il quadro normativo cui tali scenari sono riconducibili è costituito dalle disposizioni che regolano, in via generale, la materia, tra cui: l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”), introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), la legge 190/2012 e i decreti attuativi (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/20213)
Nell’ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di “conflitto di interessi”. (fonte: sito ANAC). Come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389, occorre distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 citato; dall’altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le “gravi ragioni di convenienza” di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 c.p.c.)”. Lo stesso Consiglio di Stato ha nel prosieguo precisato che “rilevano sia palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali, perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che potrebbero derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio”. Non sono previste comunicazioni di dati ad altri soggetti, diversi dal Responsabile del trattamento nominato con apposito atto secondo le previsioni di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno raccolti da siti dell’Amministrazione trasparente di alcune pubbliche amministrazioni nazionali e saranno trattati esclusivamente nei territori UE.

Basi legali che rendono lecito il trattamento
La base di liceità del trattamento è individuarsi nella necessaria strumentalità rispetto all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR; art. 2-ter, comma 1 e art. 2-ter, comma 1-bis del Codice privacy).
Il compito di interesse pubblico rispetto alla cui esecuzione il trattamento dei dati risulta necessario è l’attività di ricerca scientifica svolta dalle istituzioni universitarie, nello svolgimento del progetto di ricerca PRIN PNRR “ACOI”. Tale attività costituisce
specifico compito di interesse pubblico affidato dalla legge alle università, per effetto di quanto previsto dalla legge 240/2010, laddove, all’art. 1, dispone: «Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica», nonché dell’art. 6, comma 4 della legge n. 168/1989, in forza della quale “Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell’articolo 65 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative”.
– la stessa esecuzione del progetto di ricerca costituisce esecuzione di un compito di interesse pubblico, dal momento che il progetto di ricerca ACOI è un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), finanziato su fondi PNRR. Come chiarito in modo specifico ed esplicito dal decreto ministeriale in base al quale il progetto è stato approvato e finanziato ““Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea”.

Di seguito si fornisce il dettaglio circa le basi legali che rendono lecito il trattamento.
La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali stabilisce la possibilità di elaborare i dati solo se il trattamento soddisfa una o più delle condizioni di liceità del trattamento disciplinate all’articolo 6 del Regolamento.
A tal fine, dunque, occorre individuare, per ogni trattamento, le basi di liceità.
Nel caso de quo, il trattamento viene effettuato dal Titolare nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR.
In forza di tale disposizione, è lecito trattare dati personali quando tale trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Il requisito della necessarietà del trattamento – secondo consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (si vedano, ex multis, le cause C-526/06, C-73/10, C-439/19) – sussiste quando l’obiettivo di interesse pubblico preso in considerazione non può ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi, mezzi che non prevedano il trattamento dei dati personali.
Nel caso del progetto di ricerca ACOI, sussiste la necessarietà rispetto ai compiti del Titolare in quanto il fine tipico delle Università è precipuamente quello della ricerca. Ciò è evidenziato anche dalla L. n. 240 del 2010, laddove, all’art. 1, dispone: «Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica». Lo svolgimento delle attività di ricerca da parte delle università costituisce un interesse pubblico, e l’affidamento di tale attività alle università costituisce pertanto l’individuazione e attribuzione di un compito di interesse pubblico. A ciò si aggiunga che, nel caso specifico, tale attività corrisponde all’attuazione di un progetto di ricerca PRIN finanziato sulla base del PNRR, e quindi costituisce in modo specifico l’esplicazione di una attività di interesse pubblico, come individuato, selezionato e finanziato nell’ambito del Piano di ripresa e resilienza.
Il progetto di ricerca, che costituisce esplicazione in concreto dell’attività di perseguimento dell’interesse pubblico sotteso, come indicato, intende esplorare le condizioni di praticabilità di una soluzione di verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse, mediante la ricostruzione della mappa degli interessi che fanno capo al soggetto dichiarante, in accordo con lo schema normativo del conflitto d’interessi. Tale operazione richiede necessariamente il trattamento di dati personali (del dichiarante e dei parenti entro il quarto grado, in particolare), dal momento che tali informazioni sono indispensabili per individuare quali sono gli interessi (personali, economici, commerciali, finanziari) che fanno capo al dichiarante, così da poterli mettere a confronto ed in relazione con le finalità e gli interessi pubblici, e così da verificare la sussistenza o meno di situazioni, anche potenziali, di conflitto. Il compito di interesse pubblico, cui si dà esecuzione mediante tale attività di trattamento, non può ragionevolmente eseguito ed attinto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi, mezzi che non prevedano il trattamento dei dati personali. Di conseguenza, il trattamento dei dati personali indispensabili a individuare, mappare e verificare il conflitto d’interessi risulta necessario per il perseguimento della finalità di interesse pubblico che consiste nello svolgimento della funzione istituzionale di interesse pubblico di ricerca scientifica in capo alle università coinvolte nel progetto, e come tale integra il presupposto di liceità del trattamento dei dati personali di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR.
Ferma restando la chiara sussistenza della base giuridica di cui si è appena detto, in virtù della clausola di necessarietà, si aggiunge che in tale caso ricorre anche un espresso fondamento in fonti abilitate dall’ordinamento nazionale italiano (cfr. art. 6, par. 2, del GDPR, a mene del quale «Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX»).

Infatti, in forza dell’art. 2-ter del Codice Privacy, come modificato e integrato per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139 come convertito con modificazioni dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, il legislatore italiano ha integrato le basi giuridiche che possono legittimare il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR. Così recita il testo novellato dell’art. 2-ter del Codice Privacy:

“Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri)
1. La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.
1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all’articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell’articolo 6 del Regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis. (…)

Il trattamento dei dati operato in attuazione del progetto di ricerca PRIN PNRR “ACOI” trova base giuridica e requisito di liceità anche in considerazione delle basi legittimazione di cui all’art. 2-ter, comma 1, e di cui all’art. 2-ter, comma 1 bis, del Codice Privacy:

Quanto alla base di legittimazione di cui all’art. 2-ter, comma 1 del Codice Privacy, si evidenzia che la catena normativa euro-unitaria e nazionale che ha previsto l’istituzione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e la realizzazione delle missioni in esso contenute ha avuto come esito il Bando PRIN 2022 PNRR (Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica)[1]. Tale ultimo atto (il Bando), per sua natura, costituisce un atto amministrativo generale[2]. Esso, all’art.1, prevede che: «Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea. 2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti biennali che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca deve essere costituito da almeno due unità di ricerca appartenenti a più atenei, enti o istituzioni differenti».
Dunque, i trattamenti dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività di ricerca del PRIN PNRR “ACOI”, trovano fondamento e base giuridica nel Bando-atto amministrativo generale, in base al quale è stato approvato e finanziato il progetto di ricerca ACOI, così integrando la fattispecie legittimante di cui all’art. 2-ter, comma 1 del Codice Privacy).

Quanto alla base giuridica di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del codice Privacy, si evidenzia che l’esecuzione delle attività di ricerca del progetto PRIN PNRR 2022 “ACOI” risultano necessarie per l’assolvimento di un compito di interesse pubblico, dal momento che – come già evidenziato – il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca. Inoltre, sia detto quale elemento a corredo del quadro di riferimento, il titolare del trattamento svolge istituzionalmente compiti di ricerca scientifica di interesse pubblico, e che pertanto l’esecuzione del progetto di ricerca PRIN è anche strumentale e necessario per l’assolvimento di tali compiti istituzionali di interesse pubblico. In questo modo, risulta integrata la base giuridica di cui all’art. 2-ter, comma 1-bis del Codice Privacy, in quanto il trattamento dei dati personali strumentale e necessario per l’esecuzione del progetto, risulta necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse di cui sono investiti i titolati (l’esecuzione del progetto di ricerca PRIN PNRR 2022 “ACOI”).

 

 

[1] Si riassume, nei limiti del possibile, la catena normativa che ha condotto al bando da cui origina il Progetto: Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Horizon Europe e che abroga la decisione (UE) 2013/743; Regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020 e per il periodo di programmazione 2021-2027; Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale; gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell’Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021; Gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 265 del 6 novembre 2021; l’art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; l’art. 64 del suddetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, istitutivo, tra l’altro, del CNVR; il Decreto Ministeriale n. 1004 del 30 luglio 2021, con il quale è stato costituito, ai sensi dell’art. 64 del D.L.77/2021, il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR); l’articolo 1, comma 551, della medesima L.F. 2021 recita che “Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell’attuazione e dei risultati dei medesimi, il MUR si avvale di esperti tecnico scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo”.

[2] Ci si riferisce al Bando PRIN 2022 PNRR, Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022.